Art. 12.
(Norme sull'istituzione dei servizi).

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni ASL sono istituiti i relativi DSM con i servizi e le strutture a gestione pubblica previsti dalla presente legge. Il personale può essere reperito anche in deroga alle norme vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. La ASL deve inoltre porre ogni cura nell'assicurare, alla data

 

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di cui al presente comma, il completamento dei servizi eventualmente anche tramite idonee strutture convenzionate.
      2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di cui al comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità comunali o regionali, anche mediante requisizione di edifici pubblici o privati, che rispondano, almeno provvisoriamente, ai requisiti previsti dalla presente legge.
      3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM entro il termine di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale esonera dal servizio il responsabile della ASL e nomina un commissario ad acta con lo specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale e strutture.
      4. Qualora, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale non abbia nominato il commissario ad acta ai sensi del comma 3, alla nomina provvede il Ministro della salute.